
Chi paga le spese di rifacimento della facciata?
L'inquilino o il proprietario?

Nei contratti di locazione è specificatamente indicato che le spese di manutenzione ordinaria sono dovute dall'inquilino mentre i costi riguardanti interventi straordinari sono a carico del proprietario.
Sicuramente gli oneri ordinari possono individuarsi tra le spese indicate dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978 (cd “Legge sull’equo canone”).
Ma per quanto riguarda il rifacimento della facciata? Questa spesa dev'essere considerata ordinaria o straordinaria?
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla materia per ribadire una propria presa di posizione. I principi espressi dagli ermellini sono frutto di un articolato ragionamento giuridico che prende spunto dalle varie declinazioni di spese ed interventi straordinari presenti nella legislazione in differenti ambiti (edilizio, locatizio, diritti reali) e che finisce inquadrando la fattispecie del caso in esame.
La Suprema Corte, prima di ogni cosa, ha ribadito che "la qualificazione delle opere di ordinaria manutenzione o di manutenzione straordinaria, e l'attribuzione dei lavori all'una o all'altra categoria, spettano al giudice di merito, involgendo indagini di fatto, e il relativo apprezzamento si sottrae a censura in sede di legittimità, se sia sorretto da esatti criteri nomativi e sia adeguatamente motivato (cfr. Cass. 20 marzo 2003, n. 4064; Cass. 4 gennaio 1969, n. 10)" (Cass. 10 dicembre 2013 n. 27540).
Sempre la Cassazione afferma"… la distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria risulta correttamente affidata ai profili della normalità e/o prevedibilità dell'intervento e dell'entità materiale della spesa, con il necessario adeguamento della nozione civilistica di riparazioni straordinarie di cui all'art. 1005 cod. civ. allo statuto del rapporto di locazione, quale consacrato, nella specie, nell'accordo in deroga.
In sostanza per spese straordinarie, facenti carico al locatore, devono intendersi le opere che non si rendono prevedibilmente o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione; rientrando nella categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, finalizzate non già alla mera conservazione del bene, ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell’ intervento manutentivo (Cass. 10 dicembre 2013 n. 27540).
In definitiva il rifacimento della facciata dev'essere considerato alla stregua di un'opera straordinaria, anche in relazione ai costi che sono sottesi, e come tale posto in capo al proprietario dell'unità immobiliare.