top of page

Locale pubblico e disturbo della quiete pubblica

Arriva l’estate e sempre più locali sfruttano gli spazi esterni per ospitare i propri clienti, sempre più gente affolla le piazze e le strade sino a tarda ora. Ed è così che da una parte le nostre città sono più vissute e piacevoli per gli amanti delle ore piccole, dall'altro si recano disagi a chi ha tutt'altra intenzione che far tardi la sera.

Ed allora, questi ultimi, con chi devono prendersela se non si riescono a dormire per il rumore e gli schiamazzi provenienti dal locale che ogni sera è aperto sotto casa sino alle prime ore del mattino?

Il proprietario dell'esercizio commerciale risponde del baccano provocato dai suoi clienti?

La risposta è SI, a confermarlo è la Suprema Corte di Cassazione (III Sez. Penale), con la sentenza n. 37196 del  2014 affermando che "il gestore di un esercizio commerciale è responsabile per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone"  ricordando altresì  come "la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del  locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza".

Ma quando il vociferare e la musica diventano molestia  e può disturbare i condomini?

Non ogni disturbo che provenga dal chiacchiericcio, magari anche a voce alta, dalle risate e quant'altro è riconducibile alla clientela dei locali, perché tali "rumori" costituiscano il presupposto del reato previsto e punito dall'art. 659 cod. pen. è necessario che essi siano capaci di disturbare la quiete ed il riposo delle persone e soprattutto che abbiano "una tale diffusività che l'evento-disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 47298 del 29/11/2011).
Ciò poiché il reato in questione (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) mira a tutelare la tranquillità pubblica, il diritto alla serenità cioè di un numero non ristretto e preciso ma indefinito ed indeterminabile di persone: ci sarà quindi disturbo, nel senso punito dall'art. 589 cod. pen., nel caso in cui ad esempio i clienti di un locale impediscano il riposo di una palazzina o addirittura di un'intera strada, non certo di un paio di abitazioni e benché meno di un solo civico.

Quindi nessuna speranza per i proprietari di questi locali?

Non necessariamente. Infatti, nella succitata sentenza , è stata sancita la responsabilità (anche penale) del gestore di locali che disturbano la tranquillità collettiva ma a patto che si provi "rigorosamente che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196 del 05/09/2014). Ciò se il disturbo del riposo è provocato dai clienti dell'esercizio pubblico che stazionano all'esterno del locale, se, invece, gli schiamazzi provengono dall'interno vigerà una sorta di presunzione di responsabilità per il proprietario, stante la possibilità (chiaramente non sfruttata) di evitare che ” la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n.48122 del 03/12/2008).

Quindi quali tutele vi sono per i gestori?

Partendo dal presupposto che non basta che il rumore del bar dia fastidio a chi vi abita sopra per poter condannare il titolare dell'attività, i proprietari (od i gestori) degli esercizi pubblici, se vogliono dormire sonni tranquilli devono fare di tutto perché anche il vicinato possa farlo: quanto alla rumorosità "interna" essi, ad esempio, dovranno aver cura di moderare il volume della musica all'interno del locale (eventualmente anche insonorizzandone le pareti);  tenere chiuse le porte e le finestre se la loro apertura determina la fuoriuscita di musica ad alto volume;  invitare, ove necessario, i clienti più rumorosi ad evitare eccessi molesti.
Quanto alla rumorosità esterna, invece, ben poco essi possono fare, non avendo "alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno a persuadere i soggetti a tenere un tono di voce più moderato, essendo essi sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto." (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196 del 05/09/2014).
In tali casi, pertanto, non potendo pretendersi dai gestori comportamenti di fatto impossibili, degli schiamazzi per strada saranno responsabili coloro stessi che li provocano e nessuna colpa potrà, in linea di massima, addebitarsi agli incolpevoli proprietari che nulla avrebbero potuto fare per impedirli.

bottom of page