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Il Registro di Anagrafe Condominiale

Tra le novità introdotte dalla cosiddetta Riforma del Condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013 recependo orientamenti giurisprudenziali divenuti ormai nel tempo dominanti ed introducendo altresì significative novità rispetto alla disciplina condominiale già prevista dal Codice Civile, vi è sicuramente l'istituzione del REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE previsto dall'articolo 10 della Legge 220/2012 (che sostituisce l'articolo 1130 del Codice Civile) il quale, fra i doveri dell'Amministratore, e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, al punto 6) testualmente recita: “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

L'anagrafe condominiale, quindi, è un registro che deve contenere una serie di dati utili a fotografare la situazione dell'unità immobiliare sotto vari aspetti, tra i quali le certificazioni di messa a norma degli impianti privati.

Oltre a quanto anzidetto, il successivo articolo 18 della medesima Legge 220/2012 (che sostituisce l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) all'ultimo comma testualmente prevede: “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto

Risultano immediatamente chiare le implicazioni e la portata di queste nuove regole sulla vita condominiale, tali nuove disposizioni in particolare si traducono inevitabilmente in ulteriori adempimenti per la gestione condominiale con gravame conseguente a carico dei Sigg. Condòmini.

Per l'istituzione, la conservazione ed aggiornamento del registro anagrafe condominiale ex punto 6) art. 1130 C.C., fermo restando il compenso ordinario a riparto millesimale, lo scrivente Amministratore prevede l'addebito di un costo una tantum per comunicazione/variazione a carico individuale. Ovviamente, i costi per l'eventuale autonoma acquisizione da parte dell'Amministratore delle informazioni necessarie in caso di omessa e/o incompleta comunicazione saranno addebitati ai responsabili con aggravio di spese significativamente superiore.

Per agevolare quindi tutti i Sigg. Condòmini nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti, per l'istituzione del Registro Anagrafe Condominiale è stato elaborato un modello di autocertificazione che dovrà essere compilato, sottoscritto e riconsegnato allo scrivente Amministratore possibilmente con gli allegati indicati. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.) sarà altresì necessario trasmettere idonea comunicazione come da appositi modelli per l'autodichiarazione.

 

Anagrafe condominiale e certificazioni


L'amministratore mi ha chiesto le certificazioni ma io non le ho: che cosa fare?

 

Stando a quanto detto fin'ora siccome essere in possesso delle certificazioni di conformità e rispondenza è un preciso obbligo di legge, bisogna dotarsene per poi comunicarne all'amministratore quanto meno gli estremi identificativi.

 

Che cosa succede se si decide di ignorare la richiesta delle suddette informazioni da parte dell'amministratore?


Abbiamo visto che l'amministratore può eseguire d'ufficio, con costi a carico del condòmino, tutte le ricerche utili. Per le dichiarazioni, naturalmente, se non esistono non potrà trovarle.

 

Può, qundi, l'amministratore segnalare questo fatto alle competenti autorità per giungere alla regolarizzazione della posizione dell'unità immobiliare?

 

In linea teorica , se dalla mancanza di certificazioni e quindi di attestazioni di sicurezza degli impianti può derivare pericolo per le cose comuni.

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