
A chi vanno addebitate le spese per il compenso dell'amministratore e dell'assicurazione? Al proprietario o all'inquilino?
Tantissimi condomini (proprietari e conduttori) si pongono spesso il quesito di cui sopra.
Ma la legge cosa dice in merito alla ripartizione delle spese per il compenso dell'amministratore di condominio e per l'assicurazione dello stabile tra proprietario ed inquilino?
Purtroppo la legge al riguardo non dice assolutamente nulla, le uniche norme di riferimento sono quelle contenute nel primo e secondo dell'art. 9 legge n. 392/78, che così recitano:
“Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore”.
Tutte le altre informazioni le possiamo ricavare solo dalla giurisprudenza che, anche sporadicamente ma in modo sostanzialmente uniforme, ha escluso che tali spese possano essere addebitate all’inquilino.
Tra le massime giurisprudenziali di maggior rilievo possiamo riportare le seguenti:
Trib. Roma 13 luglio 1992, in Giust. civ. 1993, I,1927
Il conduttore non è tenuto al rimborso delle spese relative al compenso dell' amministratore ed alla assicurazione dello stabile sia perché non comprese nel tassativo elenco dell'art. 9 comma 1 l. 27 luglio 1978 n. 392, sia perché aventi origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni, per le prime, ed in quanto effettuate per garantire la conservazione delle situazioni dominicali per le seconde.
Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6
Le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo.
Cass. 11 novembre 1988 n. 6088, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 11
Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell' amministratore ed il concorso delle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di revisione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore -, salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della predetta legge (art. 79, comma 1). Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impianti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi.
Da questa breve elencazione di massime giurisprudenziali possiamo quindi affermare che le spese condominiali relative all’amministrazione e all’assicurazione dell’edificio, non rientrando tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sono da attribuire esclusivamente ai proprietari, a meno che non sia espressamente previsto il contrario nei singoli contratti di locazione.
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