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Il Conto Corrente condominiale e la trasparenza nella gestione del condominio.

Dopo la Riforma del condominio l'art. 1129, settimo comma, del codice civile così recita:

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio […]”.

Quindi nei condomini in cui è presente l'amministratore, questi deve aprire ed utilizzare un conto corrente intestato al condominio amministrato.

La ratio di tale norma sta nell'esigenza di garantire la trasparenza nella gestione del condominio. Tale trasparenza è altresì garantita dal diritto dei condòmini di prendere visione ed avere copia (a proprie spese) della documentazione bancaria.

Il secondo comma dell’art.1129, infatti, specifica che:

[…] ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Nel suo complesso il novellato art.1129 del codice civile, è intervenuto a colmare un vuoto normativo che aveva portato la giurisprudenza a considerare obbligatoria l'apertura del conto corrente condominiale riconoscendo ai condòmini il diritto all'accesso diretto al conto.

Con l'entrata in vigore della riforma del condominio (legge 220 del 2012), quindi, se da un lato viene sancita l'obbligatorietà dell'apertura ed utilizzazione del conto corrente dall'altro ha disciplinato il diritto di accesso alla documentazione bancaria, specificando che i condòmini possono eseguire l'accesso per il tramite dell'amministratore.

Ovviamente tale diritto è esercitabile anche rispetto ai rapporti di conto corrente aperti prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012 in quanto “la legge nuova è (...) applicabile ai fatti, agli «status» e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (Cass. 3 luglio 2013, n. 16620)”.

In sostanza l'amministratore deve aprire ed utilizzare il conto corrente in quanto le somme versate dai condòmini sono di proprietà del condominio ed i condòmini hanno diritto di conoscere, per il tramite di esso, la documentazione utile a comprendere come vengono utilizzate.

Ovviamente l’amministratore non può negarsi di collaborare in quanto un suo diniego può portare ad una richiesta di revoca giudiziale per gravi irregolarità nella gestione del condominio.

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