
Il Consiglio di Condominio
Recependo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi, la legge n. 220/2012 ha riconosciuto espressamente la figura del consiglio di condominio, prevedendo, al secondo comma dell'art. 1130-bis c.c., che "l'assemblea può nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo".
In riferimento al numero minimo di unità immobiliari per poter costituire un consiglio di condominio la norma è laconica, tuttavia, si ritiene che la reale intenzione del legislatore sia quella di consentire l'istituzione del consiglio solamente nei condomini con almeno dodici partecipanti.
Ma quali sono le funzioni di quest’organo?
Il Consiglio dei condomini ha funzione prevalentemente consultiva e di controllo. Spesso, infatti, l'istituzione di tale organo collegiale risponde alla necessità di dare un supporto all'amministratore nello svolgimento del proprio mandato, coadiuvandolo e fungendo da punto di raccordo tra lo stesso e i singoli condomini, facendo da filtro alle singole esigenze, proposte o lamentele, ma anche di svolgere una funzione consultiva e di stimolo in favore dell'assemblea, per il tramite di propri pareri, nonché di controllare che la gestione condominiale e il relativo operato dell'amministratore vengano effettuati nel pieno interesse della collettività. Ad esempio: Si pensi, all'ipotesi in cui l'assemblea decida di effettuare dei lavori di manutenzione di rilevante entità, demandando, con deliberazione, all'amministratore i criteri di scelta della società appaltatrice. Al fine di aiutare il professionista nella scelta della stessa, nonché di controllarne l'operato e la piena trasparenza dei criteri di selezione, è possibile che tale attività venga demandata al Consiglio, il quale, seppur la scelta finale e la firma del contratto spettano sempre ai poteri di esecuzione dell'amministratore fissati dall'art. 1130 c.c., potrà servire a coadiuvare e agevolare le operazioni, appianare eventuali divergenze e, soprattutto, esercitare un controllo, sia nelle fasi delle trattative che in quelle esecutive.
Tra i compiti del Consiglio, inoltre, nell'attività di collaborazione della gestione condominiale vi potrà essere anche la richiesta di convocazione dell'assemblea per approfondire eventuali questioni non esaminate o emerse successivamente, nell'esclusivo interesse dell'intero condominio.
Il quorum richiesto per la nomina del Consiglio e dei singoli consiglieri deve essere la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, mentre il numero dei componenti del consiglio è stabilito dall'assemblea stessa.
Quanto alla durata dell'incarico, il consiglio può intendersi sia istituito a tempo indeterminato, sia, al pari dell'amministratore, durare in carica un anno, con prorogatio della carica per i consiglieri uscenti, in caso di impossibilità di rielezione per mancanza del quorum.
In ogni caso, sarà il regolamento del condominio a contenere la disciplina relativa al Consiglio dei condomini ovvero, in caso contrario, l'assemblea, la quale, oltre ad istituirlo con propria deliberazione, provvederà a delinearne i compiti, i poteri e l'eventuale durata.
Ad ogni modo, il consiglio non potrà in nessun caso esercitare poteri attribuiti per legge all'assemblea; sul punto, gli artt. 1138 c.c. e 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile vietano espressamente al regolamento di condominio di derogare alle norme relative alle attribuzioni dell'assise.