
Condòmino moroso e rimedi...

Finalmente si decide di ripristinare la facciata del palazzo, tutto appravato cominciano i lavori ma a metà dell'opera la ditta appaltatrice ferma tutto in quanto l'amministratore non paga più gli stati d'avanzamento.
A chi non è mai capitato di sentire una storia del genere? E magari doversi accollare le spese di qualche condomino che non intende corrispondere la propria quota condominiale sentendosi richiedere anche la parte dovuta dal condomino insolvente?
Di fronte a questo ostico problema che mette in difficoltà sia gli altri condomini sia, in generale, qualsiasi creditore del condominio, sono più volte intervenuti sia il legislatore sia la Corte di Cassazione.
Infatti, vi sono nuovi poteri attribuiti dalla Riforma del Condominio all’Amministratore al fine di procedere alla riscossione delle spese condominiali, in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea:
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ai sensi del nuovo art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, nonostante l’eventuale opposizione;
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l’Amministratore ha tempo sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale per poter agire contro il condomino moroso per le quote non pagate;
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è evidente come egli disponga di uno strumento più immediato ed efficace per il recupero dei crediti condominiali non essendo più necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea né l’obbligo di mettere in mora il condomino inadempiente;
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infine l'amministratore, come misura cautelare, può sospendere il condomino moroso dall’uso dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato.
Per quanto concerne gli obblighi dei condomini nei confronti di terzi creditori del condominio, quali un’impresa appaltatrice che esegue lavori di ristrutturazione della facciata, o enti erogatori di energia elettrica, acqua ecc, sono opportune alcune considerazioni.
È un dato di fatto che le obbligazioni assunte dall’amministratore, in nome e per conto del condominio, erano disciplinate fino a poco tempo fa dal "principio della solidarietà passiva tra condomini", pertanto il creditore per soddisfare il proprio credito poteva domandare il pagamento ad uno solo dei condòmini il quale, a sua volta, poteva rivalersi pro quota, nei confronti dei morosi per la parte dovuta.
Su tale principio è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148/2008 del 08.04.2008, con la quale era stato (finalmente) introdotto il "principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali nei confronti dei terzi creditori", superando, così, il precedente orientamento della solidarietà passiva.
Ne conseguiva, quindi, che ogni condòmino era chiamato a rispondere dei debiti soltanto per la propria quota di competenza e dunque il creditore poteva pretendere da ogni condomino solo la parte dovuta.
Tale impostazione non è stata, però, pienamente confermata dalla recente riforma del condominio.
La posizione oggi assunta dal Legislatore con la nuova disciplina dispone quanto segue:
Ai sensi del già citato art. 63, al secondo comma si prevede che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini".
Quindi, nel caso in cui la spesa in questione sia dovuta, ad esempio, quale corrispettivo per l’effettuazione di lavori di straordinaria amministrazione, a fronte del contratto stipulato dall’amministratore in rappresentanza degli altri condòmini, l’impresa che ha eseguito i lavori non potrà chiedere tutto il pagamento ad un solo condòmino, ma dovrà rivolgersi a ciascuno dei condòmini in proporzione alla singola quota debitoria di spettanza. Inoltre, ed è qui la novità rilevante, il creditore dovrà agire “pro quota” prima nei confronti dei condòmini morosi - a lui indicati dall’amministratore - e, solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi sul patrimonio di questi ultimi, potrà successivamente rivolgersi ai condòmini in regola.
Viene pertanto introdotto il “beneficio della preventiva escussione” ma qualora le azioni esecutive nei confronti dei condomini morosi si dovessero rivelare infruttuose, i “condomini virtuosi” saranno comunque chiamati a rispondere delle obbligazioni condominiali.
In conclusione, è chiaro come la riforma sia intervenuta per dirimere contrasti e conflitti di interesse tipici di questa materia ponendosi a tutela dei condòmini adempienti ma cercando, tuttavia, di soddisfare e garantire gli interessi dei creditori del condominio in caso di inadempimento dei condòmini.
Non sono, sicuramente, esclusi ulteriori interventi della suprema corte in materia.